191.100
LCCATTKKG
CH-TI
Art. 7 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt)
LCCatt
Art. 7 LCCatt
[2] Il procuratore pubblico notifica all’Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.
[2] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.