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Art. 7 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt)

LCCatt
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Art. 7 LCCatt

[2] Il procuratore pubblico notifica all’Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

[2] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.

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