191.100
LCCATTKKG
CH-TI
Art. 4 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt)
LCCatt
Art. 4 LCCatt
1 La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall’Ordinario.
2 L’Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.