Legislator Giurisprudenza & Legislazione
191.100 LCCATTKKG CH-TI

Art. 4 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt)

LCCatt
Apri la fonte ufficiale Atto completo (26 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 LCCatt

1 La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall’Ordinario.

2 L’Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.

← Art. 3 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt) Art. 5 LCCatt →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →