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Art. 3 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt)

LCCatt
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Art. 3 LCCatt

1 Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l’uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.

2 Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

52.2005.364 · ti (art. 3 LCcatt)
Church Member Appeal Regarding Untimely Challenge to Parish Register Errors and Assembly Resolutions
Cited in the final orders as part of the relevant legal framework regarding electoral rights.
52.2005.364 · ti (art. 3 LCcatt)
Parishioner Challenges Parish Assembly Resolutions on Council Size and Electoral Register
Cited in the final orders as a provision discussed and relevant to the context of the decision.