191.100
LCCATTKKG
CH-TI
Art. 2 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt)
LCCatt
Art. 2 LCCatt
Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell’art. 15 della Costituzione federale.