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Art. 2 LCCatt Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt)

LCCatt
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Art. 2 LCCatt

Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell’art. 15 della Costituzione federale.

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