Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt) (LCCATT)
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
1 La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2 Essa comprende la Diocesi , le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, Vescovo di Lugano.
Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell’art. 15 della Costituzione federale.
1 Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l’uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.
2 Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.
1 La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall’Ordinario.
2 L’Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.
1 L’Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.
2 Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parrocchie. La decisione è presa sentite le Assemblee parrocchiali interessate.
1 La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante
a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
b) i frutti derivanti dall’amministrazione dei beni della Diocesi;
c) le elargizioni e donazioni di terzi alla Diocesi;
d) le quote di partecipazione delle Parrocchie;
e) i sussidi ed i contributi di Enti pubblici.
2 Lo statuto ecclesiastico regola la gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all’amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.
3 La composizione, le funzioni e le competenze della Commissione finanziaria sono regolate dallo statuto. Almeno metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie, nominati a norma dell’art. 14 lett. a).
4 La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti.
[2] Il procuratore pubblico notifica all’Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.
[2] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
1 La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
2 La competenza territoriale corrisponde , di regola , al Comune politico, salvo i casi per i quali l’Ordinario, a norma dell’art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.
1 Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui è nominato, secondo le disposizioni dell’Ordinario.
2 Nell’esercizio di queste funzioni il Parroco si avvale della collaborazione degli organi parrocchiali.
La designazione del Parroco spetta all’Ordinario e la sua nomina compete all’Assemblea parrocchiale.
All’ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l’Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.
Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco o dell’Amministratore parrocchiale la Parrocchia tiene conto delle disposizioni dell’Ordinario.
L’Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l’art. 3 della presente legge.
L’Assemblea parrocchiale, per voto popolare
a) nomina, ogni quattro anni nel corso del mese d’aprile, in una data fissata dall’Ordinario, il Consiglio parrocchiale ed i delegati della Parrocchia definiti dallo statuto ecclesiastico;
b) nomina il Parroco.
L’Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica
a) adotta il regolamento parrocchiale;
b) approva i conti preventivi e consuntivi e, se prevista, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell’imposta di culto;
c) autorizza le spese d’investimento;
d) delibera sulle alienazioni, le permute, i diritti di superficie e le commutazioni d’uso dei beni parrocchiali;
e) decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi;
f) autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservate le procedure amministrative;
g) autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali;
h) nomina la Commissione della gestione;
i) esprime il suo parere nel caso dell’art. 5 cpv. 2 della presente legge.
1 Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
2 Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all’art. 15 è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti nonché il consenso dell’Ordinario.
3 Il regolamento di applicazione disciplina la procedura di convocazione e di tenuta dell’Assemblea parrocchiale.
1 Il Consiglio parrocchiale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.
2 Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.
3 Il Parroco o l’Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.
4 Laddove c’è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale.
Il Consiglio parrocchiale , nell’amministrazione della Parrocchia, esercita in particolare le seguenti funzioni
a) convoca l’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno;
b) propone all’Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l’esecuzione;
c) presenta annualmente i conti all’Assemblea e stabilisce, se prevista, il tasso dell’imposta di culto;
d) allestisce ed aggiorna il catalogo parrocchiale;
e) amministra i beni parrocchiali ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
f) provvede all’organizzazione e alla conservazione dell’archivio parrocchiale;
g) provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l’esecuzione dei relativi lavori a terzi;
h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
i) elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
l) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.
1 Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.
2 I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell’Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.
La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante
a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
b) i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;
c) i frutti derivanti dall’amministrazione dei propri beni;
d) elargizioni e donazioni di terzi;
e) l’imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992.
È riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario con statuti e regolamenti propri.
1 È istituita una Commissione di ricorso indipendente, nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell’Ordinario.
2 A meno che la legge non disponga altrimenti, la Commissione è competente per decidere
a) i ricorsi contro le decisioni e gli atti normativi emanati dalla Diocesi, dalle parrocchie e da altre istituzioni o enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario;
b) le contestazioni tra la Diocesi, le parrocchie e le altre istituzioni o enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario. [3]
2bis Contro le decisioni della Commissione di ricorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [4]
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 . [5]
4 L’organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Ai membri della Commissione sono riconosciute le indennità di cui all’art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati.
[3] Cpv. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 318.
[4] Cpv. introdotto dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 318.
[5] Cpv. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 318; precedente modifica: BU 2013, 480.
1 Il Consiglio di Stato emana un regolamento di applicazione alla presente legge.
2 Esso disciplina in modo particolare la tenuta dei registri parrocchiali e, sentiti gli organi competenti, l’uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.
3 La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno istituiti anche organi democratici di gestione e controllo, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato.
1 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Diocesi emana lo Statuto ecclesiastico ai sensi degli art. 6 e 23. Le Parrocchie procedono all’allestimento di un regolamento e dove esiste all’adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge.
2 Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente legge.
3 L’amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all’art. 19 è conglobata nell’amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Restano riservati
a) i diritti dei Capitoli;
b) i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell’Ordinario.
La legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 è abrogata.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d’entrata in vigore. [6]
Pubblicata nel BU 2004 , 429.
[6] Entrata in vigore: 1° gennaio 2005 - BU 2004, 433.