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Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (24)

Art. 1 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 2 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 3 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 4 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 5 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 6 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 7 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 8 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 9 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 10 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 11 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 12 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 13 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 14 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 15 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 16 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 17 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 18 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 19 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 20 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 21 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 22 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 22a Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati Art. 23 Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

Testo normativo (24 Articoli)

1 La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’ equilibrio finan ziario, dalla parsimonia, dall’ economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.

2 La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.

1 I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione dell’ Ufficio p atriziale, sono sottoposti all’ approv azione dell’ assemblea.

2 I legati e i fon di speciali, amministrati dall’ Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.

[2] 1 La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.

2 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l’adattamento del bilancio.

[2] Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012 , 507.

1 I patriziati hanno l’ obbligo di tenere i seguenti registri contabili

a) giornale delle registrazioni;

b) mastro;

c) preventivi e consuntivi.

2 I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.

3 Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati.

1 Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.

2 Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la dat a e una breve descrizione dell’ operazione.

I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.

1 Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

2 Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Chiusura dell’ esercizio

1 Alla chiusura dell’ esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.

2 I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.

1 Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.

2 Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’ Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.

I pagamenti possono essere effettuati solo i n base ad una risoluzione dell’ Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.

1 Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricav i e sulle spese pertinenti all’ esercizio.

2 In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

1 Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite

a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;

b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.

2 Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.

3 Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui.

[4] 1 Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.

2 Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.

3 I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul val ore iniziale dell’investimento

Categorie

Tasso minimo

Tasso massimo

a)

terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi)

0 %

1 %

b)

opere del genio civile

2,5 %

3,5 %

c)

costruzioni edili

2,5 %

4 %

d)

opere forestali e risanamenti di alpeggi

2 %

4 %

e)

mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

10 %

50 %

f)

contributi per investimenti

a dipendenza dell ’ oggetto finanziato

g)

prestiti e partecipazioni

sulla base della perdita di valore effettiva

h)

altre spese d ’ investimento attivate

sulla base della durata di utilizzo

4 I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d ’ ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell ’ investimento

Categorie

Tasso minimo

Tasso massimo

a)

terreni non edificati

0 %

1 %

b)

case d ’ abitazione

1 %

2 %

c)

edifici commerciali

1 %

3 %

d)

alberghi e ristoranti

1 %

4 %

e)

fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali

1 %

5 %

f)

mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

10 %

50 %

g)

prestiti e partecipazioni

sulla base della perdita di valore effettiva

h)

altre spese d ’ investimento attivate

sulla base della durata di utilizzo

[4] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179.

1 Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.

2 Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.

1 I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’ approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.

2 La risoluzio ne del legislativo designerà l’ articolo a cui si riferisce il credito suppleto rio votato, oppure stabilirà l’ iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.

1 Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

2 … [5]

3 Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.

[5] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

1 Il conto di gestione corrente deve contenere

a) le en trate e le uscite relative all’ esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;

b) le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagat e al 31 dicembre, relative all’ esercizio;

c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.

2 Se la contabilità è tenuta a partita se mplice, deve risultare anche l’ av anzo o il disavanzo generale d’ esercizio.

1 Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, qual i risultano alla chiusura dell’ esercizio.

2 Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoni ali, i beni amministrativi e l’ eventuale disavanzo riportato.

3 I passivi sono classificati in modo da ind icare il capitale di terzi e l’ eventuale capitale proprio.

4 Il capitale proprio consiste nell’ eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’ esercizio.

5 Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.

[7] I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

[7] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU 1994 , 552.

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