Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1 La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’ equilibrio finan ziario, dalla parsimonia, dall’ economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.
2 La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.
… [1]
[1] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
1 I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione dell’ Ufficio p atriziale, sono sottoposti all’ approv azione dell’ assemblea.
2 I legati e i fon di speciali, amministrati dall’ Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.
[2] 1 La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.
2 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l’adattamento del bilancio.
[2] Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012 , 507.
1 I patriziati hanno l’ obbligo di tenere i seguenti registri contabili
a) giornale delle registrazioni;
b) mastro;
c) preventivi e consuntivi.
2 I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.
3 Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati.
1 Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.
2 Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la dat a e una breve descrizione dell’ operazione.
I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.
1 Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.
2 Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.
Chiusura dell’ esercizio
1 Alla chiusura dell’ esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.
2 I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.
1 Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.
2 Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’ Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.
I pagamenti possono essere effettuati solo i n base ad una risoluzione dell’ Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.
… [3]
[3] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
1 Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricav i e sulle spese pertinenti all’ esercizio.
2 In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.
1 Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite
a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;
b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.
2 Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.
3 Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui.
[4] 1 Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.
2 Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.
3 I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul val ore iniziale dell’investimento
Categorie
Tasso minimo
Tasso massimo
a)
terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi)
0 %
1 %
b)
opere del genio civile
2,5 %
3,5 %
c)
costruzioni edili
2,5 %
4 %
d)
opere forestali e risanamenti di alpeggi
2 %
4 %
e)
mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte
10 %
50 %
f)
contributi per investimenti
a dipendenza dell ’ oggetto finanziato
g)
prestiti e partecipazioni
sulla base della perdita di valore effettiva
h)
altre spese d ’ investimento attivate
sulla base della durata di utilizzo
4 I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d ’ ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell ’ investimento
Categorie
Tasso minimo
Tasso massimo
a)
terreni non edificati
0 %
1 %
b)
case d ’ abitazione
1 %
2 %
c)
edifici commerciali
1 %
3 %
d)
alberghi e ristoranti
1 %
4 %
e)
fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali
1 %
5 %
f)
mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte
10 %
50 %
g)
prestiti e partecipazioni
sulla base della perdita di valore effettiva
h)
altre spese d ’ investimento attivate
sulla base della durata di utilizzo
[4] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179.
1 Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.
2 Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.
1 I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’ approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.
2 La risoluzio ne del legislativo designerà l’ articolo a cui si riferisce il credito suppleto rio votato, oppure stabilirà l’ iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.
1 Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.
2 … [5]
3 Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.
[5] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.
1 Il conto di gestione corrente deve contenere
a) le en trate e le uscite relative all’ esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;
b) le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagat e al 31 dicembre, relative all’ esercizio;
c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.
2 Se la contabilità è tenuta a partita se mplice, deve risultare anche l’ av anzo o il disavanzo generale d’ esercizio.
1 Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, qual i risultano alla chiusura dell’ esercizio.
2 Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoni ali, i beni amministrativi e l’ eventuale disavanzo riportato.
3 I passivi sono classificati in modo da ind icare il capitale di terzi e l’ eventuale capitale proprio.
4 Il capitale proprio consiste nell’ eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’ esercizio.
5 Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.
È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951.
[7] I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
[7] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994 , 552.