Legislator Giurisprudenza & Legislazione
188.110 RALOPRAPG CH-TI

Art. 2 RALOP Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (RALOP)

RALOP
Apri la fonte ufficiale Atto completo (41 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 RALOP

L’istanza di riconoscimento deve essere presentata dall’Ufficio patriziale, al Consiglio di Stato e corredata dalla seguente documentazione

a) regolamento del Patriziato;

b) ultimo bilancio o conto patrimoniale (al 31.12);

c) numero dei fuochi patriziali;

d) numero degli aventi diritto al voto

- domiciliati nel Comune;

- domiciliati fuori dal Comune;

- numero dei patrizi minorenni;

e) l’impronta del sigillo patriziale.

Ufficio patriziale (art. 1 cpv. 3 legge)

← Art. 1 RALOP Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (RALOP) Art. 3 RALOP →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →