Regolamento concernente il controllo delle attività economiche
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1 Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale.
2 Esso può affidare il controllo delle attività economiche all’Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.
… [2]
[2] Art. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.
1 Il controllo ha per scopo l’accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune.
2 … [3]
3 Il Comune comunica all’Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.
[3] Cpv. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.
Per attività economiche si intendono
a) le ditte individuali;
b) le società in nome collettivo;
c) le società in accomandita;
d) le società anonime;
e) le società in accomandita per azioni;
f) le società a garanzia limitata;
g) le società cooperative;
ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.
1 Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati
- eventuale ragione sociale;
- scopo;
- sede o recapito;
- numero d’identificazione dell’edificio, dell’abitazione o del locale occupato;
- cognome e nome del titolare, dei soci o dell’amministratore/degli amministratori;
- data dell’inizio dell’attività economica;
- data della cessazione dell’attività economica.
2 Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche.
1 L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Il Municipio provvede inoltre d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.
1 Ogni locatore deve notificare all’ufficio competente, con l’apposito modulo, l’insediamento di un’attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell’occupazione in mancanza di contratto.
2 Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.
1 La notifica personale di inizio di un’attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell’art. 5.
2 Per le attività economiche esercitate nella forma di un’impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.
1 Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell’attività economica deve essere notificato all’ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Il locatore deve notificare all’ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell’attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.
La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2001.
Pubblicato nel BU 2001 , 291.