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Art. 9 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 9 RPI

[17] 1 Il moltiplicatore comunale medio si calcola moltiplicando il gettito base cantonale di ogni comune per i relativi moltiplicatori d’imposta e dividendo la somma totale per il gettito base cantonale totale dei comuni. [18]

2 Il gettito base è composto dal gettito cantonale delle persone fisiche e dal gettito cantonale delle persone giuridiche.

3 Per il contributo di livellamento di un determinato anno il moltiplicatore comunale medio viene calcolato utilizzando i moltiplicatori d’imposta di due anni prima e il gettito base cantonale di cinque anni prima. [19]

4 Il moltiplicatore comunale medio quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento è utilizzato con arrotondamento all’unità più vicina.

5 Ogni anno la Sezione degli enti locali effettua la pubblicazione nel Foglio ufficiale del moltiplicatore comunale medio, valido quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento di due anni dopo. Nel Foglio ufficiale viene inoltre pubblicata la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari (art. 5 cpv. 1 della legge) e la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 della legge). [20]

6 Il moltiplicatore comunale coordinato per il calcolo del contributo di livellamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge è quello dell’anno precedente a quello del contributo da calcolare. [21]

7 Per moltiplicatore comunale coordinato ai sensi del presente regolamento e della relativa legge, si intende quello definito nell’art. 177 cpv. 6 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. Esso è calcolato ogni anno dalla Sezione degli enti locali e pubblicato nel Foglio ufficiale non appena possibile sulla base dei moltiplicatori di un determinato anno e dei gettiti base cantonali accertati di tre anni prima. Il moltiplicatore comunale coordinato è arrotondato all’unità intera. [22]

[17] Art. modificato d al R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009, 134.

[18] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[19] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[20] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[21] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[22] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

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