Art. 8 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 8 RPI
1 Il gettito delle risorse fiscali, determinate secondo l’art. 4 e utilizzate per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno non tengono conto, nel gettito dell’imposta cantonale, del contributo di livellamento di quell’anno.
2 Il pro capite delle risorse fiscali è calcolato dividendo la media aritmetica di cinque anni delle risorse fiscali con la media aritmetica di cinque anni della popolazione residente permanente al 31 dicembre; è riservato l’art. 7 cpv. 4. Per entrambi i fattori si considerano i valori di quattro anni prima fino a otto anni prima dell’anno per il quale si calcola il contributo di livellamento. [14]
3 Il contributo ha validità per l’anno successivo a quello in cui viene calcolato. [15]
Moltiplicatore comunale medio (MCM) e moltiplicatore comunale coordinato (MCC) [16]
(art. 7 L)
[14] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2009, 134; BU 2012, 91.
[15] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
[16] Nota marginale modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.