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184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 7 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 7 RPI

[13] 1 La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell’anno 2011.

2 Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.

3 L’Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).

4 Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.

[13] Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2011, 119.

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