184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 7 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 7 RPI
[13] 1 La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell’anno 2011.
2 Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.
3 L’Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).
4 Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.
[13] Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2011, 119.