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Art. 36 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 36 RPI

[49] 1 L’art. 1 cpv. 2 si applica gradualmente a partire dall’accertamento 2015; questo si effettua senza correzione degli accertamenti precedenti.

2 Le correzioni degli accertamenti precedenti saranno introdotte come segue

– accertamento 2016: correzioni gettito 2015;

– accertamento 2017: correzioni gettiti 2015 e 2016;

– accertamento 2018: correzioni gettiti 2015-2017;

– accertamento 2019: correzioni gettiti 2015-2018;

– accertamento 2020: correzioni gettiti 2015-2019.

3 Dall’accertamento del gettito 2021 si continuerà con le correzioni dei 5 gettiti precedenti quelli dell’anno per cui si effettua l’accertamento.

[49] Art. reintrodotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133; precedente modifica: BU 2011, 119.

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