Legislator Giurisprudenza & Legislazione
184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 35 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
Apri la fonte ufficiale Atto completo (39 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 35 RPI

1 Nel corso dell’anno il Cantone e i comuni secondo l’art. 16 cpv. 2 della legge mettono a disposizione del fondo di perequazione gli ammontari necessari al finanziamento degli esborsi dell’anno. Nella determinazione dei contributi del Cantone e dei comuni per il finanziamento del fondo di un dato anno si tiene conto del saldo del fondo di inizio anno.

2 Dal fondo di perequazione sono prelevati i contributi e gli aiuti previsti agli articoli 14 e 22 della legge. [47]

3 Il moltiplicatore comunale coordinato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. b della legge è quello dell’anno precedente a quello per cui si preleva il finanziamento del fondo di perequazione . [48]

[47] Cpv. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

[48] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118 ; precedente modifica: BU 2012, 191.

← Art. 34 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI) Art. 36 RPI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →