184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 34 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 34 RPI
[46] 1 La commissione dà il proprio preavviso al Consiglio di Stato
a) per gli aiuti agli investimenti dei comuni secondo l’art. 14 della legge;
b) sulla dotazione e sul finanziamento del fondo di perequazione di cui all’art. 16 della legge;
c) su altri rilevanti problemi concernenti la perequazione finanziaria intercomunale.
2 La commissione è inoltre informata sul contributo di livellamento della potenzialità fiscale, sulla graduatoria degli indici di capacità finanziaria, sulle calcolazioni relative al contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica, sui contributi supplementari e sull’evoluzione del gettito fiscale cantonale.
[46] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.