184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 33 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 33 RPI
Il presidente della commissione ha inoltre la facoltà
a) di chiamare ai lavori commissionali, quando se ne presenti l’opportunità e a titolo consultivo, anche altre persone;
b) di indire sopralluoghi o sedute fuori sede, quando le singole pratiche lo esigono.