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184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 33 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 33 RPI

Il presidente della commissione ha inoltre la facoltà

a) di chiamare ai lavori commissionali, quando se ne presenti l’opportunità e a titolo consultivo, anche altre persone;

b) di indire sopralluoghi o sedute fuori sede, quando le singole pratiche lo esigono.

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