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184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 32 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 32 RPI

1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la commissione e ne designa il presidente ed il segretario.

La commissione è composta di

a) 5 rappresentanti dei comuni;

b) 4 rappresentanti dello Stato.

2 Nella designazione dei rappresentanti dei comuni si tiene conto di un’equa distribuzione fra i comuni che finanziano i fondi di perequazione e i comuni che ne beneficiano.

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