184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 32 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 32 RPI
1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la commissione e ne designa il presidente ed il segretario.
La commissione è composta di
a) 5 rappresentanti dei comuni;
b) 4 rappresentanti dello Stato.
2 Nella designazione dei rappresentanti dei comuni si tiene conto di un’equa distribuzione fra i comuni che finanziano i fondi di perequazione e i comuni che ne beneficiano.