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184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 31 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 31 RPI

1 Competente a decidere le misure di intervento è il Consiglio di Stato.

2 Le misure di intervento sono proposte dalla Commissione della perequazione intercomunale, tramite il Dipartimento delle istituzioni.

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