184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 31 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 31 RPI
1 Competente a decidere le misure di intervento è il Consiglio di Stato.
2 Le misure di intervento sono proposte dalla Commissione della perequazione intercomunale, tramite il Dipartimento delle istituzioni.