184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 30 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 30 RPI
[45] 1 In caso di aggregazione tra comuni beneficiari, e fino alla revisione del calcolo prevista dall’art. 29 cpv. 3, ai nuovi comuni viene versato il contributo precedentemente calcolato per i comuni aggregati.
2 In caso di aggregazione tra comuni non beneficiari e comuni beneficiari, al nuovo comune spetta il contributo relativo al territorio degli ex comuni beneficiari. In mancanza di dati statistici sulle singole frazioni, sono mantenuti gli ultimi dati disponibili relativi agli ex comuni.
[45] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2008, 527.