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184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 3 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 3 RPI

[9] L’accertamento del gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel terzo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni.

[9] Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

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