Art. 29 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 29 RPI
[44] 1 I comuni elencati all’art. 25 ricevono una quota parte sul montante totale del contributo secondo l’art. 15 cpv. 1 della legge, calcolata moltiplicando il percento relativo alla superficie per il fattore relativo alla sua altitudine.
Calcolo del percento relativo alla superficie del comune beneficiario o del comprensorio comunale beneficiario secondo l’art. 25 (in seguito CB)
dove
p k = percento relativo alla superficie del CB
sen k = superficie edificabile netta del CB in ha comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici (ponderazione 70%)
sba k = superfici boscate e superfici agricole utili del CB in ha (20%)
si k = superfici improduttive del CB in ha (10%)
= superficie edificabile netta di tutti i CB in ha, comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici
= superfici boscate e superfici agricole utili di tutti i CB in ha
= superfici improduttive di tutti i CB in ha
inoltre: il pedice «k» indica il CB per il quale è effettuato il calcolo
il pedice «i» indica un comune dell’insieme dei CB
Calcolo dell’altitudine del CB
dove
a k = altitudine del CB
H k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota maggiore
h k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota minore
Calcolo del fattore relativo all’altitudine del CB
dove
f k = fattore relativo all’altitudine del CB
A max = = altitudine del CB più alto
A min = = altitudine del CB più basso
Calcolo del contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB
dove
LocGeo k = contributo ricorrente per la localizzazione geografica
del CB (arrotondato a fr. 1000)
M = montante a disposizione secondo l’art. 15 cpv. 1 L
(arrotondato a fr. 1000).
2 I dati relativi alla superficie edificabile netta sono quelli elaborati dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio; quelli relativi alle altre superfici sono fornite dall’Ufficio federale di statistica nella «Statistica delle superfici». Tali dati sono pubblicati sull’Annuario statistico ticinese.
Le altitudini sono definite dalla Sezione degli enti locali con la collaborazione dei comuni.
3 I parametri utilizzati per il calcolo dei contributi di cui al capoverso 1, escluso M, sono aggiornati ogni 4 anni, negli anni delle elezioni comunali generali, la prima volta nel 2012. Gli stessi sono intimati ai comuni beneficiari per eventuali osservazioni.
[44] Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 430; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119.