Legislator Giurisprudenza & Legislazione
184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 29 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
Apri la fonte ufficiale Atto completo (39 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 29 RPI

[44] 1 I comuni elencati all’art. 25 ricevono una quota parte sul montante totale del contributo secondo l’art. 15 cpv. 1 della legge, calcolata moltiplicando il percento relativo alla superficie per il fattore relativo alla sua altitudine.

Calcolo del percento relativo alla superficie del comune beneficiario o del comprensorio comunale beneficiario secondo l’art. 25 (in seguito CB)

dove

p k = percento relativo alla superficie del CB

sen k = superficie edificabile netta del CB in ha comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici (ponderazione 70%)

sba k = superfici boscate e superfici agricole utili del CB in ha (20%)

si k = superfici improduttive del CB in ha (10%)

= superficie edificabile netta di tutti i CB in ha, comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici

= superfici boscate e superfici agricole utili di tutti i CB in ha

= superfici improduttive di tutti i CB in ha

inoltre: il pedice «k» indica il CB per il quale è effettuato il calcolo

il pedice «i» indica un comune dell’insieme dei CB

Calcolo dell’altitudine del CB

dove

a k = altitudine del CB

H k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota maggiore

h k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota minore

Calcolo del fattore relativo all’altitudine del CB

dove

f k = fattore relativo all’altitudine del CB

A max = = altitudine del CB più alto

A min = = altitudine del CB più basso

Calcolo del contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB

dove

LocGeo k = contributo ricorrente per la localizzazione geografica

del CB (arrotondato a fr. 1000)

M = montante a disposizione secondo l’art. 15 cpv. 1 L

(arrotondato a fr. 1000).

2 I dati relativi alla superficie edificabile netta sono quelli elaborati dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio; quelli relativi alle altre superfici sono fornite dall’Ufficio federale di statistica nella «Statistica delle superfici». Tali dati sono pubblicati sull’Annuario statistico ticinese.

Le altitudini sono definite dalla Sezione degli enti locali con la collaborazione dei comuni.

3 I parametri utilizzati per il calcolo dei contributi di cui al capoverso 1, escluso M, sono aggiornati ogni 4 anni, negli anni delle elezioni comunali generali, la prima volta nel 2012. Gli stessi sono intimati ai comuni beneficiari per eventuali osservazioni.

[44] Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 430; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119.

← Art. 26 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI) Art. 30 RPI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →