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Art. 25 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 25 RPI

[42] I seguenti comuni beneficiano del contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Distretto di Mendrisio: Breggia e Castel San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte, Casima e Campora).

Distretto di Lugano: Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Bioggio (limitatamente alla frazione di Iseo), Cademario, Capriasca, Lema (limitatamente alla frazione di Miglieglia), Lugano (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla), Monteceneri (limitatamente alla frazione di Medeglia) e Val Mara (limitatamente alla frazione di Rovio).

Distretto di Locarno: Centovalli, Gambarogno (limitatamente alla frazione di Indemini), Mergoscia, Onsernone, e Verzasca.

Distretto di Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia.

Distretto di Bellinzona: Bellinzona (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Pianezzo e Sant’Antonio) e Isone.

Distretto di Blenio: Acquarossa, Blenio, Serravalle.

Distretto di Leventina: Airolo, Bedretto, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio e Quinto.

[42] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2017, 207 e 311.

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