184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 23 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 23 RPI
1 Il Consiglio di Stato si riserva di esaminare i progetti per i quali si richiede l’aiuto agli investimenti anche dal profilo della parsimonia e dell’economicità.
2 Il dipartimento pianifica, in collaborazione con il comune e con i competenti uffici cantonali, una suddivisione temporale delle uscite di investimento sostenibile per le finanze comunali e compatibile con le disponibilità del fondo di perequazione.