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184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 23 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 23 RPI

1 Il Consiglio di Stato si riserva di esaminare i progetti per i quali si richiede l’aiuto agli investimenti anche dal profilo della parsimonia e dell’economicità.

2 Il dipartimento pianifica, in collaborazione con il comune e con i competenti uffici cantonali, una suddivisione temporale delle uscite di investimento sostenibile per le finanze comunali e compatibile con le disponibilità del fondo di perequazione.

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