Art. 22 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 22 RPI
[40] 1 Nel decidere l’aiuto il Consiglio di Stato tiene conto dell’obbligatorietà, dell’urgenza e dell’interesse pubblico dell’investimento.
2 La commisurazione dell’aiuto avviene sulla base dei seguenti parametri
- l’investimento netto per l’opera di cui si chiede l’aiuto;
- l’autofinanziamento potenziale annuo pari al 15% delle risorse fiscali e del contributo di localizzazione geografica;
- l’autofinanziamento globale pari all’autofinanziamento potenziale annuo moltiplicato per il coefficiente risultante dal rapporto tra l’investimento netto pro capite dell’opera di cui si chiede l’aiuto e l’investimento netto pro capite medio cantonale determinato dalla Sezione degli enti locali tramite la statistica finanziaria dei comuni. Il suddetto coefficiente è posto come minimo a 1 ed al massimo a 6;
- l’aiuto è di regola pari alla differenza tra l’investimento netto e l’autofinanziamento computabile, ritenuto il massimo del 90% dell’investimento netto previsto dall’art. 14 cpv. 4 della legge;
- nella determinazione dell’aiuto si tiene conto di eventuali altri elementi che possono incidere in modo rilevante sulla situazione finanziaria del comune.
[40] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.