Art. 21 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 21 RPI
1 L’aiuto agli investimenti per i servizi i cui costi di gestione devono essere coperti attraverso il prelievo di tasse d’uso, quali la fornitura di acqua potabile, la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti e la depurazione delle acque, viene calcolato in modo che le spese di gestione, comprensive di interessi e ammortamenti amministrativi, possano essere finanziate attraverso tasse d’uso socialmente sopportabili.
2 Il comune è tenuto a richiedere ogni sussidio cantonale e federale e a prelevare i contributi previsti dalle leggi vigenti che saranno computati nella determinazione dell’aiuto agli investimenti.
3 La Sezione enti locali determina l’aiuto computando adeguate tasse causali, previa verifica dell’entità della spesa di investimento, dei sussidi e dei contributi, in collaborazione con i competenti uffici cantonali. [39]
[39] Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.