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184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 20 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 20 RPI

[37] Di regola sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano un’uscita residua superiore all’autofinanziamento potenziale annuo e superiore a fr. 200’000.–.

Investimenti finanziati tramite tasse causali [38]

(art. 14a cpv. 4 L )

[37] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

[38] Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

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