Art. 2 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 2 RPI
[8] Il gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi
a) alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 34) del secondo anno successivo;
b) alle spese sull’assicurazione malattia, sull’AVS, sull’AI e sulle prestazioni complementari AVS/AI del secondo anno successivo;
c) alla legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (art. 6a) e il contributo relativo alla legge sull’assistenza e cura a domicilio (art. 35), del secondo anno successivo.
[8] Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.