Legislator Giurisprudenza & Legislazione
184.310 RPIFGA CH-TI

Art. 18 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
Apri la fonte ufficiale Atto completo (39 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 18 RPI

[36] I moltiplicatori di riferimento sono quelli dell’anno precedente la richiesta di aiuto, le risorse fiscali pro capite quelle dell’ultimo accertamento. I moltiplicatori devono essere conformi alla condizione di cui all’art. 14 cpv. 3 della legge almeno fino e compreso l’anno successivo a quello del termine dei lavori che hanno beneficiato dell’aiuto.

[36] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2012, 191.

← Art. 17 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI) Art. 19 RPI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →