184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 18 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 18 RPI
[36] I moltiplicatori di riferimento sono quelli dell’anno precedente la richiesta di aiuto, le risorse fiscali pro capite quelle dell’ultimo accertamento. I moltiplicatori devono essere conformi alla condizione di cui all’art. 14 cpv. 3 della legge almeno fino e compreso l’anno successivo a quello del termine dei lavori che hanno beneficiato dell’aiuto.
[36] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2012, 191.