Art. 17 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 17 RPI
1 Nei casi previsti dalla legge, i sussidi dello Stato ai comuni e le partecipazioni di questi alle spese cantonali sono calcolati secondo l’aggruppamento degli indici di capacità finanziaria in categorie e zone. Le categorie e le zone secondo le quali sono classificati i comuni sono le seguenti
a) categoria comuni finanziariamente forti zona superiore: indice oltre 105.00;
b) categoria comuni finanziariamente forti zona inferiore: indice da 90.01 a 105.00;
c) categoria comuni finanziariamente medi zona superiore: indice da 75.01 a 90.00;
d) categoria comuni finanziariamente medi zona inferiore: indice da 60.01 a 75.00;
e) categoria comuni finanziariamente deboli zona superiore: indice da 45.01 a 60.00;
f) categoria comuni finanziariamente deboli zona inferiore: indice fino a 45.00.
2 L’indice di forza finanziaria e il suo aggruppamento in categorie e zone, calcolati ogni anno pari, esplicano effetti con il 1° gennaio dell’anno successivo. [35]
3 L’indice di capacità finanziaria è calcolato dalla Sezione degli enti locali e pubblicato sul FU.
[35] Cpv. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.