Art. 16 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 16 RPI
[32] Ogni anno pari, con validità per i due anni successivi, è calcolato l’indice di capacità finanziaria composto da cinque sottoindici parziali definiti come segue
a) gettito delle risorse fiscali pro capite (valore triplo)
- risorse fiscali di tre anni prima (rispetto all’anno di calcolo) (art. 4 e 5);
diviso
- la popolazione residente permanente al 31 dicembre di tre anni prima (rispetto all’anno di calcolo) (art. 7); [33]
b) gettito dell’imposta federale diretta (IFD) pro capite (valore semplice)
- l’IFD è definita dalla legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990;
- l’accertamento dell’IFD e il calcolo del gettito pro capite è effettuato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni;
- l’IFD pro capite è quello dell’ultimo periodo di tassazione disponibile;
c) percentuale dei contribuenti soggetti all’IFD (valore semplice)
- numero di assoggettati all’IFD dell’ultimo periodo disponibile;
diviso
- numero di assoggettati all’imposta cantonale per lo stesso periodo;
d) il moltiplicatore comunale coordinato dell’anno di calcolo. Nei casi di recente aggregazione: il moltiplicatore comunale coordinato medio dei comuni aggregati ponderato con l’ultimo gettito di imposta cantonale base accertato ; [34]
e) evoluzione della popolazione (valore semplice).
Sono considerati i seguenti 3 fattori
- crescita della popolazione 1850-1950;
- crescita della popolazione 1950-1980;
- crescita della popolazione 1980-ultimo anno disponibile.
[32] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2009, 134.
[33] Lett. modificata dal R 21.11.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 542.
[34] Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.