Art. 15 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 15 RPI
[28] 1 Il Consiglio di Stato stabilisce l’eventuale presenza di moltiplicatori d’imposta tenuti artificialmente elevati, sulla base dei seguenti elementi
– l’eccedenza di bilancio, quando supera due volte il gettito di imposta cantonale base del comune in conseguenza di ripetuti avanzi d’esercizio;
– la presenza a bilancio di un debito pubblico negativo;
– il mancato prelievo o un prelievo insufficiente di tasse causali;
– la formazione di accantonamenti non giustificati a carico del risultato annuale;
– la registrazione di spese di investimento a carico della gestione corrente;
– ogni altra fattispecie tendente a peggiorare artificialmente i risultati d’esercizio . [29]
2 Il Consiglio di Stato effettua le verifiche ed i calcoli sulla base degli ultimi conti comunali disponibili e, se del caso, intima ai comuni interessati la propria decisione che sarà applicata al contributo successivo alla sua crescita in giudicato; i primi conti consuntivi utilizzabili sono quelli dell’anno 2012.
3 La riduzione è calcolata di principio traducendo in punti di moltiplicatore comunale coordinato l’eccedenza di bilancio in esubero, il debito pubblico negativo, i mancati ricavi o le spese non riconosciute, ritenuta una riduzione massima di 10 punti di moltiplicatore comunale coordinato. [30]
4 La riduzione del moltiplicatore comunale coordinato, per i comuni beneficiari, è sussidiaria rispetto alla procedura di ripresa di cui all’art. 5 cpv. 2 della legge; le due misure non possono sommarsi. [31]
[28] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
[29] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2016, 498.
[30] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
[31] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.