184.310
RPIFGA
CH-TI
Art. 14a RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
RPI
Art. 14a RPI
[26] 1 Almeno il 50% delle riprese effettuate devono essere computate in deduzione del fabbisogno di prelievo del prossimo contributo.
2 Il fondo di riserva del contributo di livellamento non può superare i 5 mio di franchi.
[26] Art. introdotto dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.