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Art. 14a RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 14a RPI

[26] 1 Almeno il 50% delle riprese effettuate devono essere computate in deduzione del fabbisogno di prelievo del prossimo contributo.

2 Il fondo di riserva del contributo di livellamento non può superare i 5 mio di franchi.

[26] Art. introdotto dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

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