Art. 14 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 14 RPI
[25] 1 Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione degli enti locali in collaborazione con i comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell’esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi
a) la valutazione del gettito d’imposta;
b) eventuali correzioni degli ammortamenti, se le norme che le regolano non sono rispettate;
c) l’applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo dei contributi di miglioria;
d) le eventuali uscite per investimenti contabilizzate come spese di gestione corrente;
e) l’ammontare dell’eccedenza di bilancio, riprendendo il 25% dell’eccedenza rispetto al gettito di imposta cantonale base del comune;
f) altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di gestione corrente.
2 La ripresa è effettuata solo se l’eccedenza di bilancio, alla fine dell’anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale.
[25] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2014, 527.