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Art. 14 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 14 RPI

[25] 1 Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione degli enti locali in collaborazione con i comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell’esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi

a) la valutazione del gettito d’imposta;

b) eventuali correzioni degli ammortamenti, se le norme che le regolano non sono rispettate;

c) l’applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo dei contributi di miglioria;

d) le eventuali uscite per investimenti contabilizzate come spese di gestione corrente;

e) l’ammontare dell’eccedenza di bilancio, riprendendo il 25% dell’eccedenza rispetto al gettito di imposta cantonale base del comune;

f) altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di gestione corrente.

2 La ripresa è effettuata solo se l’eccedenza di bilancio, alla fine dell’anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale.

[25] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2014, 527.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

52.2021.355 · ti (art. 14 cpv. 2 RPI)
Municipality v. State Council: Equalization Contribution Recovery Based on Amortization Limit
dell'anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale (art. 14 cpv. 2 RPI). A seguito di una parziale revisione del RPI, entrata in vigore il 26 febbraio 2021 (BU 2021, 80), l'art. 14 cpv. 3 RPI stabilis
52.2021.355 · ti (art. 14 cpv. 2 RPI)
Municipality v. Government: Equalization Contribution Clawback Over Extraordinary Depreciation
dell'anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale (art. 14 cpv. 2 RPI). A seguito di una parziale revisione del RPI, entrata in vigore il 26 febbraio 2021 (BU 2021, 80), l'art. 14 cpv. 3 RPI stabilis