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Art. 10 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)

RPI
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Art. 10 RPI

[23] Il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione degli enti locali determina il contributo di livellamento spettante al Comune beneficiario (Comune con risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media), come segue

Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20% > 70% rf ca

CL = [(90% di rf ca) - rf co] x 20% x pop. x coeff. art. 5 cpv. 1 legge;

Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20% < 70% rf ca

CL = [(rf ca x 70%) - rf co] x pop. x coeff. art. 5 cpv. 1 legge

dove

CL: contributo di livellamento per l’anno t0

rf co : media delle risorse fiscali pro capite del Comune per i cinque anni da t -4 a t -8

rf ca : media delle risorse fiscali pro capite cantonali per i cinque anni da t -4 a t -8

pop. : media della popolazione residente permanente al 31 dicembre del Comune per i cinque anni da t -4 a t -8 .

[23] Art. modificato d al R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2009, 134; BU 2011, 119; BU 2012, 191.

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