Art. 1 RPI Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI)
Art. 1 RPI
1 Il gettito dell’imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti
a) il gettito delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno;
b) il gettito delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno; [3]
c) il gettito dell’imposta alla fonte di quell’anno;
d) …; [4]
e) il contributo di livellamento della potenzialità fiscale di quell’anno;
f) per i contribuenti delle lettere a e b per i quali non è ancora stata emessa la tassazione di quell’anno, si tiene conto dell’ultima tassazione disponibile emessa al massimo entro gli 8 anni precedenti l’anno di accertamento. [5]
2 All’importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti. [6]
3 I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell’anno che precede l’accertamento, per l’importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale. [7]
[3] Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
[4] Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009, 134.
[5] Lett. modificata dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.
[6] Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.
[7] Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.