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184.310 RPIFGA CH-TI

Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RPI) (RPI)

39 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (39)

Testo normativo (39 Articoli)

RPI

1 Il gettito dell’imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti

a) il gettito delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno;

b) il gettito delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno; [3]

c) il gettito dell’imposta alla fonte di quell’anno;

d) …; [4]

e) il contributo di livellamento della potenzialità fiscale di quell’anno;

f) per i contribuenti delle lettere a e b per i quali non è ancora stata emessa la tassazione di quell’anno, si tiene conto dell’ultima tassazione disponibile emessa al massimo entro gli 8 anni precedenti l’anno di accertamento. [5]

2 All’importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti. [6]

3 I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell’anno che precede l’accertamento, per l’importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale. [7]

[3] Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

[4] Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009, 134.

[5] Lett. modificata dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.

[6] Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

[7] Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

RPI

[8] Il gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi

a) alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 34) del secondo anno successivo;

b) alle spese sull’assicurazione malattia, sull’AVS, sull’AI e sulle prestazioni complementari AVS/AI del secondo anno successivo;

c) alla legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (art. 6a) e il contributo relativo alla legge sull’assistenza e cura a domicilio (art. 35), del secondo anno successivo.

[8] Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

RPI

[9] L’accertamento del gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel terzo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni.

[9] Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

RPI

Il gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno comprende le seguenti componenti

a) il gettito dell’imposta cantonale del comune di quell’anno;

b) il gettito dell’imposta personale comunale di quell’anno;

c) il gettito dell’imposta immobiliare comunale di quell’anno.

d) ... [10]

[10] Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009, 134.

RPI

Il gettito delle risorse fiscali così definito è utilizzato per il calcolo

a) del contributo dei comuni di tre anni dopo al fondo di perequazione; [11]

b) delle risorse fiscali pro capite quale componente a) dell’indice di capacità finanziaria di cui all’art. 9 della legge.

[11] Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

RPI

[12] L’accertamento del gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno è effettuato nel terzo anno successivo dalla Sezione degli enti locali.

[12] Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

RPI

[13] 1 La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell’anno 2011.

2 Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.

3 L’Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).

4 Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.

[13] Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2011, 119.

RPI

1 Il gettito delle risorse fiscali, determinate secondo l’art. 4 e utilizzate per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno non tengono conto, nel gettito dell’imposta cantonale, del contributo di livellamento di quell’anno.

2 Il pro capite delle risorse fiscali è calcolato dividendo la media aritmetica di cinque anni delle risorse fiscali con la media aritmetica di cinque anni della popolazione residente permanente al 31 dicembre; è riservato l’art. 7 cpv. 4. Per entrambi i fattori si considerano i valori di quattro anni prima fino a otto anni prima dell’anno per il quale si calcola il contributo di livellamento. [14]

3 Il contributo ha validità per l’anno successivo a quello in cui viene calcolato. [15]

Moltiplicatore comunale medio (MCM) e moltiplicatore comunale coordinato (MCC) [16]

(art. 7 L)

[14] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2009, 134; BU 2012, 91.

[15] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[16] Nota marginale modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

RPI

[17] 1 Il moltiplicatore comunale medio si calcola moltiplicando il gettito base cantonale di ogni comune per i relativi moltiplicatori d’imposta e dividendo la somma totale per il gettito base cantonale totale dei comuni. [18]

2 Il gettito base è composto dal gettito cantonale delle persone fisiche e dal gettito cantonale delle persone giuridiche.

3 Per il contributo di livellamento di un determinato anno il moltiplicatore comunale medio viene calcolato utilizzando i moltiplicatori d’imposta di due anni prima e il gettito base cantonale di cinque anni prima. [19]

4 Il moltiplicatore comunale medio quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento è utilizzato con arrotondamento all’unità più vicina.

5 Ogni anno la Sezione degli enti locali effettua la pubblicazione nel Foglio ufficiale del moltiplicatore comunale medio, valido quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento di due anni dopo. Nel Foglio ufficiale viene inoltre pubblicata la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari (art. 5 cpv. 1 della legge) e la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 della legge). [20]

6 Il moltiplicatore comunale coordinato per il calcolo del contributo di livellamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge è quello dell’anno precedente a quello del contributo da calcolare. [21]

7 Per moltiplicatore comunale coordinato ai sensi del presente regolamento e della relativa legge, si intende quello definito nell’art. 177 cpv. 6 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. Esso è calcolato ogni anno dalla Sezione degli enti locali e pubblicato nel Foglio ufficiale non appena possibile sulla base dei moltiplicatori di un determinato anno e dei gettiti base cantonali accertati di tre anni prima. Il moltiplicatore comunale coordinato è arrotondato all’unità intera. [22]

[17] Art. modificato d al R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009, 134.

[18] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[19] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[20] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[21] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[22] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

RPI

[23] Il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione degli enti locali determina il contributo di livellamento spettante al Comune beneficiario (Comune con risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media), come segue

Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20% > 70% rf ca

CL = [(90% di rf ca) - rf co] x 20% x pop. x coeff. art. 5 cpv. 1 legge;

Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20% < 70% rf ca

CL = [(rf ca x 70%) - rf co] x pop. x coeff. art. 5 cpv. 1 legge

dove

CL: contributo di livellamento per l’anno t0

rf co : media delle risorse fiscali pro capite del Comune per i cinque anni da t -4 a t -8

rf ca : media delle risorse fiscali pro capite cantonali per i cinque anni da t -4 a t -8

pop. : media della popolazione residente permanente al 31 dicembre del Comune per i cinque anni da t -4 a t -8 .

[23] Art. modificato d al R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2009, 134; BU 2011, 119; BU 2012, 191.

RPI

[24] Il surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (comuni con risorse fiscali pro capite superiori alla media), è determinato come segue

Srf: (rf co - rf ca) x pop.: coeff. art. 6 cpv. 1 della legge

dove

Srf: surplus delle risorse fiscali per il CL dell’anno t0

coeff. art. 6 cpv. 1 legge: MCC - 0,4 x [(MCM + 15 %) - MCC].

[24] Art. modificato d al R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.

RPI

La percentuale di prelievo risulta dalla divisione del totale del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari (art. 10) con il totale del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (art. 11).

RPI

Il contributo a carico dei comuni paganti è calcolato come segue

CL = Surplus risorse fiscali (art. 11) x percentuale di prelievo (art. 12)

RPI

[25] 1 Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione degli enti locali in collaborazione con i comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell’esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi

a) la valutazione del gettito d’imposta;

b) eventuali correzioni degli ammortamenti, se le norme che le regolano non sono rispettate;

c) l’applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo dei contributi di miglioria;

d) le eventuali uscite per investimenti contabilizzate come spese di gestione corrente;

e) l’ammontare dell’eccedenza di bilancio, riprendendo il 25% dell’eccedenza rispetto al gettito di imposta cantonale base del comune;

f) altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di gestione corrente.

2 La ripresa è effettuata solo se l’eccedenza di bilancio, alla fine dell’anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale.

[25] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2014, 527.

RPI

[26] 1 Almeno il 50% delle riprese effettuate devono essere computate in deduzione del fabbisogno di prelievo del prossimo contributo.

2 Il fondo di riserva del contributo di livellamento non può superare i 5 mio di franchi.

[26] Art. introdotto dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

RPI

[28] 1 Il Consiglio di Stato stabilisce l’eventuale presenza di moltiplicatori d’imposta tenuti artificialmente elevati, sulla base dei seguenti elementi

– l’eccedenza di bilancio, quando supera due volte il gettito di imposta cantonale base del comune in conseguenza di ripetuti avanzi d’esercizio;

– la presenza a bilancio di un debito pubblico negativo;

– il mancato prelievo o un prelievo insufficiente di tasse causali;

– la formazione di accantonamenti non giustificati a carico del risultato annuale;

– la registrazione di spese di investimento a carico della gestione corrente;

– ogni altra fattispecie tendente a peggiorare artificialmente i risultati d’esercizio . [29]

2 Il Consiglio di Stato effettua le verifiche ed i calcoli sulla base degli ultimi conti comunali disponibili e, se del caso, intima ai comuni interessati la propria decisione che sarà applicata al contributo successivo alla sua crescita in giudicato; i primi conti consuntivi utilizzabili sono quelli dell’anno 2012.

3 La riduzione è calcolata di principio traducendo in punti di moltiplicatore comunale coordinato l’eccedenza di bilancio in esubero, il debito pubblico negativo, i mancati ricavi o le spese non riconosciute, ritenuta una riduzione massima di 10 punti di moltiplicatore comunale coordinato. [30]

4 La riduzione del moltiplicatore comunale coordinato, per i comuni beneficiari, è sussidiaria rispetto alla procedura di ripresa di cui all’art. 5 cpv. 2 della legge; le due misure non possono sommarsi. [31]

[28] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

[29] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2016, 498.

[30] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

[31] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

RPI

[32] Ogni anno pari, con validità per i due anni successivi, è calcolato l’indice di capacità finanziaria composto da cinque sottoindici parziali definiti come segue

a) gettito delle risorse fiscali pro capite (valore triplo)

- risorse fiscali di tre anni prima (rispetto all’anno di calcolo) (art. 4 e 5);

diviso

- la popolazione residente permanente al 31 dicembre di tre anni prima (rispetto all’anno di calcolo) (art. 7); [33]

b) gettito dell’imposta federale diretta (IFD) pro capite (valore semplice)

- l’IFD è definita dalla legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990;

- l’accertamento dell’IFD e il calcolo del gettito pro capite è effettuato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni;

- l’IFD pro capite è quello dell’ultimo periodo di tassazione disponibile;

c) percentuale dei contribuenti soggetti all’IFD (valore semplice)

- numero di assoggettati all’IFD dell’ultimo periodo disponibile;

diviso

- numero di assoggettati all’imposta cantonale per lo stesso periodo;

d) il moltiplicatore comunale coordinato dell’anno di calcolo. Nei casi di recente aggregazione: il moltiplicatore comunale coordinato medio dei comuni aggregati ponderato con l’ultimo gettito di imposta cantonale base accertato ; [34]

e) evoluzione della popolazione (valore semplice).

Sono considerati i seguenti 3 fattori

- crescita della popolazione 1850-1950;

- crescita della popolazione 1950-1980;

- crescita della popolazione 1980-ultimo anno disponibile.

[32] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2009, 134.

[33] Lett. modificata dal R 21.11.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 542.

[34] Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.

RPI

1 Nei casi previsti dalla legge, i sussidi dello Stato ai comuni e le partecipazioni di questi alle spese cantonali sono calcolati secondo l’aggruppamento degli indici di capacità finanziaria in categorie e zone. Le categorie e le zone secondo le quali sono classificati i comuni sono le seguenti

a) categoria comuni finanziariamente forti zona superiore: indice oltre 105.00;

b) categoria comuni finanziariamente forti zona inferiore: indice da 90.01 a 105.00;

c) categoria comuni finanziariamente medi zona superiore: indice da 75.01 a 90.00;

d) categoria comuni finanziariamente medi zona inferiore: indice da 60.01 a 75.00;

e) categoria comuni finanziariamente deboli zona superiore: indice da 45.01 a 60.00;

f) categoria comuni finanziariamente deboli zona inferiore: indice fino a 45.00.

2 L’indice di forza finanziaria e il suo aggruppamento in categorie e zone, calcolati ogni anno pari, esplicano effetti con il 1° gennaio dell’anno successivo. [35]

3 L’indice di capacità finanziaria è calcolato dalla Sezione degli enti locali e pubblicato sul FU.

[35] Cpv. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

RPI

[36] I moltiplicatori di riferimento sono quelli dell’anno precedente la richiesta di aiuto, le risorse fiscali pro capite quelle dell’ultimo accertamento. I moltiplicatori devono essere conformi alla condizione di cui all’art. 14 cpv. 3 della legge almeno fino e compreso l’anno successivo a quello del termine dei lavori che hanno beneficiato dell’aiuto.

[36] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2012, 191.

RPI

1 L’istanza può essere inoltrata dal municipio sia dopo il voto da parte del legislativo comunale sia a titolo preventivo. Nel primo caso all’istanza sono allegati i progetti dell’opera, il preventivo di spesa, il piano finanziario, il messaggio municipale, i rapporti delle commissioni del legislativo comunale e l’estratto del verbale del legislativo comunale relativo all’approvazione del credito. Nel caso di richiesta preventiva il municipio allega all’istanza la documentazione in suo possesso.

2 Ogni oggetto necessita di una richiesta separata.

RPI

[37] Di regola sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano un’uscita residua superiore all’autofinanziamento potenziale annuo e superiore a fr. 200’000.–.

Investimenti finanziati tramite tasse causali [38]

(art. 14a cpv. 4 L )

[37] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

[38] Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

RPI

1 L’aiuto agli investimenti per i servizi i cui costi di gestione devono essere coperti attraverso il prelievo di tasse d’uso, quali la fornitura di acqua potabile, la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti e la depurazione delle acque, viene calcolato in modo che le spese di gestione, comprensive di interessi e ammortamenti amministrativi, possano essere finanziate attraverso tasse d’uso socialmente sopportabili.

2 Il comune è tenuto a richiedere ogni sussidio cantonale e federale e a prelevare i contributi previsti dalle leggi vigenti che saranno computati nella determinazione dell’aiuto agli investimenti.

3 La Sezione enti locali determina l’aiuto computando adeguate tasse causali, previa verifica dell’entità della spesa di investimento, dei sussidi e dei contributi, in collaborazione con i competenti uffici cantonali. [39]

[39] Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.

RPI

[40] 1 Nel decidere l’aiuto il Consiglio di Stato tiene conto dell’obbligatorietà, dell’urgenza e dell’interesse pubblico dell’investimento.

2 La commisurazione dell’aiuto avviene sulla base dei seguenti parametri

- l’investimento netto per l’opera di cui si chiede l’aiuto;

- l’autofinanziamento potenziale annuo pari al 15% delle risorse fiscali e del contributo di localizzazione geografica;

- l’autofinanziamento globale pari all’autofinanziamento potenziale annuo moltiplicato per il coefficiente risultante dal rapporto tra l’investimento netto pro capite dell’opera di cui si chiede l’aiuto e l’investimento netto pro capite medio cantonale determinato dalla Sezione degli enti locali tramite la statistica finanziaria dei comuni. Il suddetto coefficiente è posto come minimo a 1 ed al massimo a 6;

- l’aiuto è di regola pari alla differenza tra l’investimento netto e l’autofinanziamento computabile, ritenuto il massimo del 90% dell’investimento netto previsto dall’art. 14 cpv. 4 della legge;

- nella determinazione dell’aiuto si tiene conto di eventuali altri elementi che possono incidere in modo rilevante sulla situazione finanziaria del comune.

[40] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

RPI

1 Il Consiglio di Stato si riserva di esaminare i progetti per i quali si richiede l’aiuto agli investimenti anche dal profilo della parsimonia e dell’economicità.

2 Il dipartimento pianifica, in collaborazione con il comune e con i competenti uffici cantonali, una suddivisione temporale delle uscite di investimento sostenibile per le finanze comunali e compatibile con le disponibilità del fondo di perequazione.

RPI

[41] L’aiuto non può essere concesso a lavori iniziati salvo in casi di assoluta urgenza; in questi casi al comune viene rilasciata un’autorizzazione ad iniziare i lavori anticipatamente, che non conferisce diritto alla concessione dell’aiuto.

[41] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

RPI

[42] I seguenti comuni beneficiano del contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Distretto di Mendrisio: Breggia e Castel San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte, Casima e Campora).

Distretto di Lugano: Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Bioggio (limitatamente alla frazione di Iseo), Cademario, Capriasca, Lema (limitatamente alla frazione di Miglieglia), Lugano (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla), Monteceneri (limitatamente alla frazione di Medeglia) e Val Mara (limitatamente alla frazione di Rovio).

Distretto di Locarno: Centovalli, Gambarogno (limitatamente alla frazione di Indemini), Mergoscia, Onsernone, e Verzasca.

Distretto di Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia.

Distretto di Bellinzona: Bellinzona (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Pianezzo e Sant’Antonio) e Isone.

Distretto di Blenio: Acquarossa, Blenio, Serravalle.

Distretto di Leventina: Airolo, Bedretto, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio e Quinto.

[42] Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2017, 207 e 311.

RPI

-28 ... [43]

[43] Art. abrogati dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

RPI

[44] 1 I comuni elencati all’art. 25 ricevono una quota parte sul montante totale del contributo secondo l’art. 15 cpv. 1 della legge, calcolata moltiplicando il percento relativo alla superficie per il fattore relativo alla sua altitudine.

Calcolo del percento relativo alla superficie del comune beneficiario o del comprensorio comunale beneficiario secondo l’art. 25 (in seguito CB)

dove

p k = percento relativo alla superficie del CB

sen k = superficie edificabile netta del CB in ha comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici (ponderazione 70%)

sba k = superfici boscate e superfici agricole utili del CB in ha (20%)

si k = superfici improduttive del CB in ha (10%)

= superficie edificabile netta di tutti i CB in ha, comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici

= superfici boscate e superfici agricole utili di tutti i CB in ha

= superfici improduttive di tutti i CB in ha

inoltre: il pedice «k» indica il CB per il quale è effettuato il calcolo

il pedice «i» indica un comune dell’insieme dei CB

Calcolo dell’altitudine del CB

dove

a k = altitudine del CB

H k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota maggiore

h k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota minore

Calcolo del fattore relativo all’altitudine del CB

dove

f k = fattore relativo all’altitudine del CB

A max = = altitudine del CB più alto

A min = = altitudine del CB più basso

Calcolo del contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB

dove

LocGeo k = contributo ricorrente per la localizzazione geografica

del CB (arrotondato a fr. 1000)

M = montante a disposizione secondo l’art. 15 cpv. 1 L

(arrotondato a fr. 1000).

2 I dati relativi alla superficie edificabile netta sono quelli elaborati dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio; quelli relativi alle altre superfici sono fornite dall’Ufficio federale di statistica nella «Statistica delle superfici». Tali dati sono pubblicati sull’Annuario statistico ticinese.

Le altitudini sono definite dalla Sezione degli enti locali con la collaborazione dei comuni.

3 I parametri utilizzati per il calcolo dei contributi di cui al capoverso 1, escluso M, sono aggiornati ogni 4 anni, negli anni delle elezioni comunali generali, la prima volta nel 2012. Gli stessi sono intimati ai comuni beneficiari per eventuali osservazioni.

[44] Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 430; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119.

RPI

[45] 1 In caso di aggregazione tra comuni beneficiari, e fino alla revisione del calcolo prevista dall’art. 29 cpv. 3, ai nuovi comuni viene versato il contributo precedentemente calcolato per i comuni aggregati.

2 In caso di aggregazione tra comuni non beneficiari e comuni beneficiari, al nuovo comune spetta il contributo relativo al territorio degli ex comuni beneficiari. In mancanza di dati statistici sulle singole frazioni, sono mantenuti gli ultimi dati disponibili relativi agli ex comuni.

[45] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2008, 527.

RPI

1 Competente a decidere le misure di intervento è il Consiglio di Stato.

2 Le misure di intervento sono proposte dalla Commissione della perequazione intercomunale, tramite il Dipartimento delle istituzioni.

RPI

1 Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la commissione e ne designa il presidente ed il segretario.

La commissione è composta di

a) 5 rappresentanti dei comuni;

b) 4 rappresentanti dello Stato.

2 Nella designazione dei rappresentanti dei comuni si tiene conto di un’equa distribuzione fra i comuni che finanziano i fondi di perequazione e i comuni che ne beneficiano.

RPI

Il presidente della commissione ha inoltre la facoltà

a) di chiamare ai lavori commissionali, quando se ne presenti l’opportunità e a titolo consultivo, anche altre persone;

b) di indire sopralluoghi o sedute fuori sede, quando le singole pratiche lo esigono.

RPI

[46] 1 La commissione dà il proprio preavviso al Consiglio di Stato

a) per gli aiuti agli investimenti dei comuni secondo l’art. 14 della legge;

b) sulla dotazione e sul finanziamento del fondo di perequazione di cui all’art. 16 della legge;

c) su altri rilevanti problemi concernenti la perequazione finanziaria intercomunale.

2 La commissione è inoltre informata sul contributo di livellamento della potenzialità fiscale, sulla graduatoria degli indici di capacità finanziaria, sulle calcolazioni relative al contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica, sui contributi supplementari e sull’evoluzione del gettito fiscale cantonale.

[46] Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

RPI

1 Nel corso dell’anno il Cantone e i comuni secondo l’art. 16 cpv. 2 della legge mettono a disposizione del fondo di perequazione gli ammontari necessari al finanziamento degli esborsi dell’anno. Nella determinazione dei contributi del Cantone e dei comuni per il finanziamento del fondo di un dato anno si tiene conto del saldo del fondo di inizio anno.

2 Dal fondo di perequazione sono prelevati i contributi e gli aiuti previsti agli articoli 14 e 22 della legge. [47]

3 Il moltiplicatore comunale coordinato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. b della legge è quello dell’anno precedente a quello per cui si preleva il finanziamento del fondo di perequazione . [48]

[47] Cpv. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

[48] Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118 ; precedente modifica: BU 2012, 191.

RPI

[49] 1 L’art. 1 cpv. 2 si applica gradualmente a partire dall’accertamento 2015; questo si effettua senza correzione degli accertamenti precedenti.

2 Le correzioni degli accertamenti precedenti saranno introdotte come segue

– accertamento 2016: correzioni gettito 2015;

– accertamento 2017: correzioni gettiti 2015 e 2016;

– accertamento 2018: correzioni gettiti 2015-2017;

– accertamento 2019: correzioni gettiti 2015-2018;

– accertamento 2020: correzioni gettiti 2015-2019.

3 Dall’accertamento del gettito 2021 si continuerà con le correzioni dei 5 gettiti precedenti quelli dell’anno per cui si effettua l’accertamento.

[49] Art. reintrodotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133; precedente modifica: BU 2011, 119.

RPI

[50] Per il contributo di livellamento dell’anno 2025 sono applicabili le disposizioni in vigore prima della modifica del 4 giugno 2025.

[50] Art. introdotto dal R 6.8.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 160.

RPI

[51] Per l’accertamento del gettito di imposta cantonale per comune dell’anno 2023, le differenze di cui all’art. 1 cpv. 2 sono limitate ai ricalcoli dei quattro anni precedenti (2019−2022).

[51] Art. introdotto dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.

RPI

È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla compensazione intercomunale del 24 agosto 1988.

RPI

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Pubblicato nel BU 2002 , 445.

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