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Art. 2 LPI Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI)

LPI
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Art. 2 LPI

[2] 1 L’applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni.

2 Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l’erogazione di contributi e aiuti secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; è riservata la relativa procedura.

3 Contributi e aiuti ridotti o sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.

4 La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai capoversi 2 e 3 non può superare l’equivalente di 10 punti di moltiplicatore comunale coordinato del comune beneficiario. [3]

5 In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell’art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

[2] Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 506; BU 2012, 147; BU 2013, 402.

[3] Cpv. modificato dalla L 24.3.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 116.

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