Art. 2 Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali
Art. 2 Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali
[2] 1 La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni.
2 La partecipazione comunale per il 2025 e per gli anni seguenti è ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione . [3]
3 Essa resta in vigore fino alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020» . [4]
4 Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all’iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».
[2] Art. modificato dal DL 10.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 35; precedente modifica: BU 2016, 453.
[3] Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.
[4] Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.