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Art. 2 Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali

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Art. 2 Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali

[2] 1 La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni.

2 La partecipazione comunale per il 2025 e per gli anni seguenti è ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione . [3]

3 Essa resta in vigore fino alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020» . [4]

4 Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all’iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».

[2] Art. modificato dal DL 10.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 35; precedente modifica: BU 2016, 453.

[3] Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.

[4] Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.

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