Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali
Testo normativo (3 Articoli)
[1] La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.
[1] Art. modificato dal DL 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 453.
[2] 1 La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni.
2 La partecipazione comunale per il 2025 e per gli anni seguenti è ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione . [3]
3 Essa resta in vigore fino alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020» . [4]
4 Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all’iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».
[2] Art. modificato dal DL 10.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 35; precedente modifica: BU 2016, 453.
[3] Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.
[4] Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [5]
Pubblicato nel BU 2014 , 161 .
[5] Entrata in vigore: 21 marzo 2014 - BU 2014, 161.