Art. 3 Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni
Art. 3 Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni
1 È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
1bis Se per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio. [1]
2 È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l’art. 21 cpv. 4 della legge.
3 Se per l’elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. 1 bis . [2]
4 I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile. [3]
[1] Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
[2] Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
[3] Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.