183.100
CH-TI
Art. 32 Legge sul consorziamento dei Comuni Legge sul consorziamento dei Comuni
Art. 32 Legge sul consorziamento dei Comuni
1 Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.
2 Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
3 La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
4 Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all’allestimento del piano finanziario.