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Art. 32 Legge sul consorziamento dei Comuni Legge sul consorziamento dei Comuni

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Art. 32 Legge sul consorziamento dei Comuni

1 Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

2 Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

3 La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

4 Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all’allestimento del piano finanziario.

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