Art. 9 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
Art. 9 LAggr
Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell’esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare
a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;
b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;
c) se perdura l’impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d’ufficio.