182.200
LAggr
CH-TI
Art. 8 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 8 LAggr
[20] 1 Tenuto conto dell’interesse generale, degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Gran Consiglio decide sulla proposta di aggregazione con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.
2 Il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, alle condizioni dell’articolo 7 capoverso 2.
3 Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune tenendo conto anche di riferimenti storico-toponomastici, il distretto e il circolo a cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.
[20] Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.