182.200
LAggr
CH-TI
Art. 7 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 7 LAggr
[19] 1 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la proposta di aggregazione o di abbandono.
2 Esso può proporre l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, a condizione che non vi si discosti sostanzialmente.
[19] Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.