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182.200 LAggr CH-TI

Art. 7 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

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Art. 7 LAggr

[19] 1 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la proposta di aggregazione o di abbandono.

2 Esso può proporre l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, a condizione che non vi si discosti sostanzialmente.

[19] Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

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