Art. 6a LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
Art. 6a LAggr
[17] 1 Nei Comuni nei quali entro la fine del mese di novembre precedente alle elezioni generali si è tenuta una votazione consultiva con esito favorevole e in quelli per cui sussiste una proposta di aggregazione tramite messaggio governativo oppure un decreto di aggregazione del Gran Consiglio ancorché non ancora definitivo, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere dalle elezioni generali. [18]
2 Le elezioni nel nuovo Comune devono in ogni caso potersi tenere entro un anno dalle elezioni generali, riservati i casi in cui è pendente una procedura ricorsuale.
[17] Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
[18] Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 245.