Art. 6 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
Art. 6 LAggr
[14] 1 La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulate dopo aver sentito i Legislativi, e degli altri istanti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. [15]
2 Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Sentiti gli istanti e i Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può
a) escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente;
b) decidere la chiusura della procedura.
È data facoltà di ricorso ai sensi dell’articolo 4a capoverso 4 . [16]
3 In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita un’adeguata informazione alla popolazione.
4 Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.
5 Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.
[14] Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
[15] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.
[16] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97; precedente modifica: BU 2016, 375.