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182.200 LAggr CH-TI

Art. 5a LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

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Art. 5a LAggr

[13] 1 Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi e gli altri istanti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, per giustificati motivi e tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, può decidere la chiusura di una procedura avviata secondo gli articoli 4-5 prima della votazione consultiva .

2 È data facoltà di ricorso ai sensi dell’articolo 4a capoverso 4.

[13] Art. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.

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