182.200
LAggr
CH-TI
Art. 5 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 5 LAggr
1 Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d’ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d’ufficio uno o più Comuni, frazioni e parti di un Comune, in uno studio avviato ai sensi dell’articolo 4; sono applicabili l’articolo 4a capoversi 1 e 2 e l’articolo 6 . [12]
2 Sono riservati i disposti della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.
[12] Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147; BU 2013, 402.