Art. 4a LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
Art. 4a LAggr
[9] 1 Entro un anno dall’introduzione dell’istanza, il Consiglio di Stato avvia uno studio d’aggregazione, definendone il comprensorio; esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i Comuni coinvolti.
2 Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni è data facoltà al Consiglio di Stato
– di modificare lo scenario proposto con l’istanza, includendo o escludendo Comuni o Frazioni;
– di non dar seguito all’istanza.
La facoltà di modificare lo scenario è data anche in corso di procedura.
3 In presenza di più istanze contraddittorie concernenti lo stesso Comune, il Consiglio di Stato ne decide il seguito.
4 Contro le decisioni negative e di esclusione del Consiglio di Stato, ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni. [10]
c) d’ufficio [11]
[9] Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
[10] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.
[11] Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.