Art. 4 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
Art. 4 LAggr
[7] 1 L’istanza per l’avvio della procedura di aggregazione ai sensi dell’articolo 3 lettere a e b va presentata al Consiglio di Stato; essa deve proporre uno scenario di aggregazione e indicare i Comuni coinvolti.
2 L’istanza va sottoscritta da tutti i Comuni coinvolti, ovvero per ciascuno di essi da uno dei seguenti istanti
– Municipio;
– Consiglio comunale;
– almeno 15% dei cittadini iscritti in catalogo, esclusi quelli residenti all’estero, ritenuto un massimo di 3000 cittadini; la raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito alla cancelleria comunale; è applicabile analogamente l’articolo 76 capoverso 2 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
3 Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 non bloccano il diritto di istanza. [8]
[7] Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
[8] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.