182.200
LAggr
CH-TI
Art. 3 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)
LAggr
Art. 3 LAggr
La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante
a) l’aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
b) l’aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;
c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b.