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182.200 LAggr CH-TI

Art. 3 LAggr Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

LAggr
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Art. 3 LAggr

La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante

a) l’aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;

b) l’aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;

c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b.

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